Roma 03/08/2009
Articolo 1
Atto Costitutivo
E’ costituita una associazione di Cittadini denominata “Comitato Di Quartiere San Romano” con sede a Roma.
Articolo 2
Finalità
a) Accrescere la coscienza civile e l’interesse dei cittadini al fine di favorire lo sviluppo culturale e sociale del quartiere;
b) Avanzare proposte ad Enti ed Istituzioni competenti per una democratica e corretta gestione della cosa pubblica;
c) Prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbanistico , segnalare agli organi competenti usi impropri del territorio e programmare il corretto utilizzo;
d) Promuovere iniziative al fine di migliorare la qualità della vita nel quartiere in particolare riguardo alla difesa del territorio , dei parchi e verde pubblico nonché al potenziamento dei servizi sociali , culturali , ricreativi ecc.
Articolo 3
Chi può aderire
Al Comitato possono aderire tutti i Cittadini , di qualsiasi nazionalità ,razza , religione e sesso , purché residenti , dimoranti od operanti nel territorio del Quartiere.
Articolo 4
Esclusioni
Il Comitato San Romano non ha finalità di lucro , appartenenza o dipendenza di partiti o movimenti politici .
Articolo 5
Sede provvisoria e definitiva
Il Comitato San Romano ha sede provvisoria presso il domicilio del Presidente in carica.
Tale sede sarà trasferita col concretizzarsi dell’opportunità di disporre di locali istituzionali o ritenuti più idonei per le finalità di riunioni di cittadini.
Articolo 6
Durata nel tempo
Il Comitato San Romano ha durata illimitata.
Articolo 7
Organizzazione del Comitato
Il Comitato San Romano è strutturato con i seguenti organi:
a) L’Assemblea degli associati;
b) Il Consiglio Direttivo.
Articolo 8
Assemblea
L’Assemblea degli Associati , definita genericamente Assemblea , è una riunione a cui partecipano gli Associati per deliberare in merito agli indirizzi che il Comitato dovrà seguire.
Viene indetta dal Presidente con cadenza ordinaria annuale.
Non è prevista maggioranza minima , fatta eccezione per i seguenti argomenti:
Richiesta di modifiche al seguente statuto;
In questo caso la maggioranza deve essere superiore a due terzi degli Associati (minimo due terzi più uno).
Può essere convocata anche dagli associati , purché la richiesta sia stata effettuata da un numero di associati superiore a dieci.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti.
Ogni presente ha diritto ad un solo voto , non sono ammesse deleghe.
Articolo 9
Consiglio Direttivo
1) Il Consiglio Direttivo è articolato come di seguito indicato:
a) Un Presidente
b) Un Vice Presidente
c) Un Segretario
d) Due Consiglieri
2) Il Presidente:
a) Rappresenta ad ogni effetto il Comitato nei confronti di terzi ;
b) Presiede di diritto l’ Assemblea Degli Associati e le riunioni del Consiglio Direttivo.
3) Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di assenza e/o impedimento o se delegato dallo stesso.
Detta delega è costituita da una dichiarazione scritta e firmata dai due soggetti interessati : dal Presidente come atto di delega , e dal Vice presidente per accettazione della stessa.
4) Il Segretario assiste il Presidente e il Vice Presidente nello svolgimento delle funzioni assegnate , verbalizza le riunioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea degli Associati.
5) Qualora il Consiglio Direttivo stabilisca di fissare quote associative , lo stesso Organo nominerà un Tesoriere tra i cinque membri del Consiglio stesso.
6) La nomina del Presidente , del Vice Presidente, del Segretario e dei due Consiglieri è effettuata durante l’ Assemblea degli Associati.
7) Le modalità di nomina possono essere:
a) Per acclamazione;
b) A scrutinio palese;
c) a scrutinio segreto.
8) Le modalità di votazione saranno decise nel corso dell’Assemblea degli Associati.
9) Il Consiglio Direttivo , e tutte le cariche hanno validità di 4 ( quattro ) anni.
Articolo 10
Iscrizioni
L’ iscrizione al Comitato San Romano è libera e individuale.
E’ necessario che si condividano le finalità di cui all’articolo 3 e per la sola adesione al Comitato San Romano , le esclusioni di cui all’articolo 4.
Articolo 11
Associati
Gli Associati sono distinti in :
a) Fondatori
b) Ordinari
c) Onorari
Gli Associati fondatori sono coloro i quali hanno dato vita al Comitato stesso ,con il loro apporto morale,e materiale.
Essi sono da ritenersi soci a vita , salvo il verificarsi delle condizioni di cui all’articolo 12.
Gli associati ordinari sono coloro i quali aderiscono successivamente all’atto costitutivo del Comitato stesso.
Gli associati onorari sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo assegna tale onorificenza , per meriti morali e/o per aver dato contributo di particolare rilievo all’attività del Comitato stesso.
Articolo12
Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per dimissioni oppure per indegnità.
In quest’ultimo caso la valutazione dell’indegnità del socio compete al Consiglio Direttivo.
Qualora sia stato istituito il pagamento di una quota associativa , il mancato pagamento può essere ritenuto sufficiente , dal Consiglio Direttivo , per deliberare la perdita della qualità di associato.
Articolo 13
Risorse Economiche
L’ iscrizione e la partecipazione al Comitato San Romano è gratuita.
Il Consiglio Direttivo può , se ritenuto necessario dallo stesso , prevedere l’ istituzione di una quota associativa al solo fine di finanziare l’attività del Comitato stesso.
L’importo della quota associativa sarà fissato dal Consiglio Direttivo medesimo.
Al pagamento della quota associativa dovrà essere rilasciata ricevuta , in cui sia indicato il nominativo dell’associato.
Articolo 14
Compensi
Non sono previsti compensi economici , ne di alcun genere , nell’ambito del rispetto delle leggi , per le attività svolte in nome e per conto del Comitato San Romano da parte del Consiglio Direttivo o degli associati , in qualunque ruolo esse siano state rese.
In fede
il Presidente
Raniero Benassi